CONSULENZA
- Costituzione delle varie tipologie di enti non profit:
- Redazione di statuti e regolamenti
- Iscrizione al RUTS
- Apertura del codice fiscale e della partita IVA
- Iscrizione al R.E.A.
- Modifiche statuarie
- Costituzione di gruppi temporanei di associazioni
- Consulenze su specifici argomenti fiscali, di bilancio e gestionali
- Assistenza per la richiesta della personalità giuridica
In collaborazione con lo studio notarile, con redazione della perizia di stima del patrimonio o con l’asseverazione del bilancio.
- Assistenza per redazione di progetti e convenzioni con Enti Pubblici
- Assistenza per l'attivazione dell'impianto contabile e fiscale interno al singolo ente
- Supporto allo studio legale per vertenze civili e amministrative
FAQ
ENTI TERZO SETTORE
Numero minimo soci fondatori
Il CTS prevede un numero minimo di soci fondatori solo per le ODV e per le APS: 7 persone fisiche o 3 ODV/APS. Tale numero minimo di soci va conservato anche durante la vita dell’associazione e, in caso di calo, c’è un anno di tempo per riportarlo a livello.
Per le ODV e le APS di secondo livello, cioè formate da soggetti diversi dalle persone fisiche, occorre non superare il rapporto del 50% tra soci ODV/APS e soci che sono altri tipi di ETS o altri enti senza scopo di lucro. Per il caso di superamento di tale rapporto il CTS non prevede il “periodo di grazia” di un anno per cui resta il dubbio se tale istituto sia applicabile in via analogica o se, viceversa, si tratti di un caso di decadenza dalla qualifica di ODV/APS. Tale aspetto è particolarmente delicato in quanto potrebbe dare adito alla revoca delle agevolazioni fiscali, sulla base dei controlli autonomamente effettuati dal fisco (art. 94 CTS).
Per le altre forme associative occorre tenere presente che il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno 2 persone (3 è meglio) per cui occorre che il numero dei soci sia congruamente superiore a tale numero, per rispettare la diversità di ruoli e funzioni tra assemblea (organo di indirizzo) e consiglio direttivo (organo di amministrazione).
Statuto delle APS clausole antielusive fiscali
Fino all’entrata in vigore del titolo X CTS, nello statuto delle APS vanno inserite anche le clausole antielusive previste dall’art. 148, comma 8, TUIR, per godere del regime fiscale della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici versati dai soci.
Forma dell'atto
Per le associazioni basta la scrittura privata, registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Per le fondazioni occorre sempre l’atto notarile.
Per le associazioni che intendono chiedere la personalità giuridica occorre l’atto notarile.
Richiesta della personalità giuridica art. 22 CTS: fondo di dotazione e procedura burocratica
Per chiedere la personalità giuridica ex art. 22 CTS occorre avere un patrimonio netto pari o superiore ad € 15.000=, come risultante dal bilancio e attestato da un revisore legale. Si tratta del “netto”, cioè della differenza tra tutte le attività e tutte le passività riferite ad una data non oltre 120 gg. dall’inoltro della pratica; in assenza di bilanci veri e propri è onere della singola associazione ricostruire tali dati sulla base dei propri documenti contabili.
Per tale pratica occorre che lo statuto sia redatto con atto notarile per cui vi sono due alternative per le associazioni già esistenti:
- tenere l’assemblea straordinaria per l’adeguamento dello statuto presso un notaio;
- chiedere al notaio la mera ricognizione dello statuto già redatto per scrittura privata registrata.
Il notaio provvederà a inoltrare la pratica al RUNTS.
Categorie di soci
Il CTS non vieta la presenza di diverse categorie di soci, fermo restando che tutti i soci devono avere gli stessi diritti associativi: partecipazione alle assemblee, elettorato attivo e passivo. Dato ciò la presenza di categorie può sussistere per motivi organizzativi specifici della singola associazione in relazione alle attività svolte.
Organi sociali necessari e facoltativi
Gli organi sociali necessari di un’associazione del terzo settore sono:
-l’assemblea dei soci
-l’organo amministrativo (in genere denominato consiglio direttivo)
-il presidente.
L’Organo di Controllo è obbligatorio solo al superamento di due dei limiti previsti dall’art. 30 CTS per due esercizi consecutivi: totale attivo >€ 110.000, totale entrate >€ 220.000, numero medio dipendenti n. 5. Se nominato, in via facoltativa o obbligatoria, l’unico membro o uno dei suoi membri deve essere scelto tra i soggetti ex art. 2397, comma 2, C.C. e cioè revisori legali, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, professori universitari di ruolo di materie economiche e giuridiche.
Lo statuto potrebbe prevedere anche un comitato esecutivo, formato da un gruppo ristretto di consiglieri; in tal caso si applicano, per analogia, le regole ex art. 2381 C.C..
Per le fondazioni “classiche” sono previsti solo l’organo amministrativo (in genere denominato consiglio di amministrazione, sulla falsa riga delle società) e il Presidente; nelle fondazioni “di partecipazione” sono presenti organi di indirizzo, con compiti simili all’assemblea, ed altri eventuali organi volti a coinvolgere per talune decisioni particolari i soggetti “partecipanti”.
Assemblea: chi può partecipare
In linea generale possono partecipare alle assemblee delle associazioni tutti i soci iscritti nel Libro Soci alla data di tenuta dell’assemblea stessa.
I singoli statuti possono però prevedere un periodo minimo di anzianità di iscrizione per la partecipazione all’assemblea, non superiore a 3 mesi. Sempre gli statuti possono prevedere la sospensione di tale diritto di partecipazione per i soci morosi, cioè che non hanno pagato una o più quote associative annuali, se previste.
Spetta al Presidente dell’assemblea il compito di verificare la legittimazione dei partecipanti all’assemblea, escludendo chi non ha diritto a prendervi parte, e di dichiararla pertanto validamente costituita ed atta a deliberare, al superamento del quorum costitutivo.
Si ricorda che per ogni assemblea è necessario tenere il foglio presenze firmato dai soci, da allegare al verbale; tale documento è particolarmente importante ai fini fiscali, specie per le APS, in quanto attesta la “democraticità” dell’associazione, elemento necessario per mantenere il regime della “decommercializzazione” delle quote specifiche versate dai soci per i servizi resi dall’associazione (art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/1972).
Assemblea: deleghe
Lo statuto dell’associazione può prevedere o meno la facoltà di un socio di delegare un altro socio a partecipare all’assemblea in sua vece; in caso affermativo lo statuto ne fissa il numero, entro i limiti previsti dall’art. 24 CTS: tre deleghe se i soci totali sono <500 o cinque se i soci sono >500.
Nelle associazioni non possono essere conferite deleghe ai membri degli organi sociali e ai dipendenti, per evidenti motivi di conflitto di interessi o di mancanza di indipendenza.
Assemblea ordinaria e straordinaria
In linea generale le assemblee hanno quorum costitutivi differenziati in funzione delle materie da deliberare, per cui vengono divise tra “ordinarie” e “straordinarie”.
Sono assemblee “straordinarie” quelle che devono deliberare su:
a-modifiche dello statuto
b-fusione, trasformazione, scissione
c-scioglimento anticipato rispetto al termine.
Solo per l’assemblea straordinaria sub c) il C.C., con norma inderogabili valida anche ai fini del CTS, prevede che la delibera sia approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Per le assemblee straordinarie sub a) e b) i quorum costitutivi sono rimessi all’autonomia statutaria; tuttavia il RUNTS richiede un quorum “rafforzato”, sia per la prima che per la seconda convocazione (v.oltre), superiore al semplice “qualunque sia il numero dei soci presenti”. In sostanza si può prevedere un quorum costitutivo superiore alla maggioranza dei soci, per la prima convocazione, e un quorum “giusto” (es. un quarto o un quinto) per la seconda convocazione; in ogni caso il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei presenti, salvo deroghe statutarie.
Tutte le altre assemblee sono ordinarie, per cui in seconda convocazione sono valide “qualunque sia il numero dei soci presenti”, salvo deroghe statutarie, e delibera normalmente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Assemblea: convocazione
L’assemblea dei soci deve essere convocata con delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l’ora, il luogo e l’elenco delle materie da trattare; l’avviso può già indicare anche la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. In via analogica si ritiene che la seconda convocazione debba avvenire in data diversa dalla prima ed entro 30 giorni dalla stessa (v. art. 2369 C.C.). Le modalità di invio della comunicazione ai soci sono disciplinate dallo statuto: lettera, messaggio di posta elettronica (ordinaria o pec), raccomandata.
Il mancato rispetto della procedura di convocazione rende annullabili le delibere dell’assemblea, con ricorso al giudice proposto dagli organi dell’associazione, da qualunque associato o dal pubblico ministero, entro 5 anni (art. 23 C.C.).
Assemblea ordinaria: approvazione del bilancio
Uno dei compiti principali dell’assemblea ordinaria dei soci è quello di approvare il bilancio consuntivo (art. 20 C.C.); i singoli statuti prevedono la scadenza di tale assemblea, in genere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, anche se la seconda convocazione può superare tale termine.
I soci che ricoprono cariche sociali non possono votare la delibera del bilancio (art. 21 C.C.).
Il bilancio degli ETS va depositato al RUNTS entro il 30/6 di ogni anno, per cui l’assemblea deve tenersi entro e non oltre tale data.
Assemblea ordinaria: elezione degli organi sociali
L’assemblea ordinaria deve eleggere i membri degli organi sociali: organo di amministrazione e, se del caso, organo di controllo, oltre ad altri eventuali organi facoltativi previsti dai singoli statuti (es. probiviri).
L’art. 26 CTS consente che la minoranza dei membri dell’organo di amministrazione possa non avere la qualifica di socio dell’associazione; inoltre lo statuto potrebbe riservare la nomina diretta di alcuni membri dell’organo di amministrazione, comunque sempre la minoranza dei suoi membri, ad enti esterni all’associazione, quali altri ETS, enti senza scopo di lucro, enti religiosi o a lavoratori o utenti dell’associazione.
La nomina dell’organo di controllo è sempre riservata all’assemblea ordinaria dei soci ed i suoi membri possono essere scelti liberamente anche al di fuori della base sociale, purché siano in possesso dei titoli professionali richiesti dalla legge (art. 30 CTS).
Come si fa a revocare il Consiglio Direttivo?
L’assemblea dei soci può revocare uno o più consiglieri, se da essa eletti; occorre tenere conto che, in assenza di una giusta causa, il singolo consigliere revocato potrebbe rivalersi verso l’associazione per il danno di immagine. Si consideri, in alternativa, che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza dell’intero consiglio direttivo.
Retribuzione ai membri del Consiglio Direttivo
Alle ODV è vietato remunerare i propri soci, anche per la carica di membro del Consiglio Direttivo.
Per le APS e gli altri tipi di ETS l’assemblea può prevedere un compenso per il Presidente e parte/tutti i membri del Consiglio Direttivo, nel limite della ragionevolezza e dell’effettivo impegno richiesto per la copertura della carica.
I compensi agli amministratori sono soggetti ai contributi INPS gestione separata e alle trattenute IRPEF; per gli adempimenti è bene rivolgersi ad un servizio paghe.
Si ricorda che tali compensi formano base imponibile IRAP per l’ETS (metodo retributivo) per cui i relativi dati vanno comunicati a chi segue gli adempimenti fiscali.
Organo di controllo
Se l’associazione elegge in via facoltativa l’organo di controllo deve tenere conto che la persona designata deve comunque possedere i requisiti professionali di legge; l’assenza di tali requisiti è causa di ineleggibilità e, se eletto, di decadenza.
ASD/SSDRL
Nuovo lavoro sportivo
Il D. Lgs. 36/2021, in vigore dall’1/7/23, prevede che per le ASD le risorse umane retribuite siano classificate nel seguente modo:
a-lavoro sportivo: subordinato, co.co.co., P. IVA
b-lavoro non sportivo:
b.1-co.co.co. amministrativo gestionale
b.2-tutti gli altri rapporti.
Il lavoro sportivo sub a) riguarda le persone “in campo” e “a bordo campo”, cioè gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e altre figure previste dal RASD su proposta delle Federazione Sportive Nazionali.
Le co.co.co. amministrativo gestionali non sono “sportive” in senso giuridico, ma ad esse sono estese le norme e agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo vero e proprio: si tratta della segretaria che raccoglie iscrizione, quote e tiene la prima nota.
Tutte le altre figure “non sportive” devono essere inquadrate con i contratti di lavoro di diritto comune: manutentori, giardinieri, autisti, addetti alle pubbliche relazioni, baristi, ecc..
Per il lavoro sportivo nella forma delle co.co.co e della P. IVA e per le co.co.co. amministrativo gestionale vi sono agevolazioni ai fini INPS e IRPEF:
-fino ad € 5.000= di reddito non si pagano i contributi INPS
-fino ad € 15.000= di compensi non si paga IRPEF.
Le ASD con rapporti di lavoro sportivo, escluse quelle con P. IVA, e/o con rapporti di lavoro non sportivo dovranno assolvere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: redazione del DVR, nomina del medico d’azienda, corsi di istruzione sia per il datore di lavoro che per i lavoratori (es.: primo soccorso, antincendio).
I volontari nelle ASD
I soggetti che operano nell’ASD a titolo gratuito sono “volontari”; per evitare contestazioni da parte degli organi di controllo (Ispettorato del Lavoro e INPS) i volontari devono essere identificati tramite un apposito elenco o registro.
Ai volontari si può riconoscere solo il rimborso delle spese vive per trasferte effettuate per conto dell’ASD fuori dal territorio comunale in cui risiedono; i rimborsi ritenuti “finti” dagli organi di controllo possono comportare la riqualificazione del rapporto come di lavoro subordinato, con recupero di retribuzioni, oneri accessori, sanzioni e interessi.
Tali criteri sono validi anche per i volontari attivi presso SSDRL.
Istruttore per più ASD
L’istruttore sportivo che collabora con più ASD dovrà aprire la P. IVA in quanto la presenza di due o più co.co.co. integra gli estremi della “professionalità” ai fini fiscali.
Partita IVA sportiva
Non esiste una P. IVA “sportiva”, esistono i codici ATECO da usare per tali attività sportive.
Si tenga conto che l’istruttore può svolgere prestazioni “sportive” ex D. Lgs. 36/2021 e prestazioni dello stesso genere che non sono “sportive”, con adempimenti IRPEF e INPS differenti.
Ad esempio un maestro di tennis può avere questi casi:
-fattura al circolo tennis affiliato FIT: lavoro sportivo
-fattura al singolo tesserato FIT: lavoro sportivo
-fattura al villaggio vacanze: lavoro NON sportivo
-fattura a persona non tesserata FIT: lavoro NON sportivo.
Solo per i compensi “sportivi” valgono le agevolazioni IRPEF (esenzione dei compensi fino a € 15.000=) e INPS (esenzione del reddito fino a € 5.000=); questo comporta particolari attenzioni nella redazione della dichiarazione dei redditi di tale istruttore.
Regime L. 398/1991
Le ASD e le SSDRL possono continuare ad utilizzare il regime forfetario L. 398/1991. Per le ASD che hanno anche la qualifica di APS tale regime non sarà più applicabile dall’entrata in vigore del titolo X del CTS, probabilmente dall’1/1/25.
ALTRI ENTI NON PROFIT
Sindacato piccoli proprietari immobiliari e RUNTS
Le associazioni che raggruppano e tutelano i proprietari immobiliari non possono iscriversi al RUNTS in quanto hanno natura “sindacale” (art. 4 CTS).
Parrocchia e riduzione aliquota IRES
Le Parrocchie possono godere della riduzione a metà dell’aliquota IRES, che diventa pari al 12%.
L’agenzia delle entrate (circ. 15/2022 e 35/2023), facendo leva su varie sentenze della Corte di Cassazione, ha limitato tale agevolazione ai redditi immobiliari e simili, escludendone quelli ritratti da attività commerciali.