CONSULENZA

  • Redazione di statuti e regolamenti
  • Iscrizione al RUTS
  • Apertura del codice fiscale e della partita IVA
  • Iscrizione al R.E.A.

In collaborazione con lo studio notarile, con redazione della perizia di stima del patrimonio o con l’asseverazione del bilancio.

FAQ

ENTI TERZO SETTORE

Il CTS prevede un numero minimo di soci fondatori solo per le ODV e per le APS: 7 persone fisiche o 3 ODV/APS. Tale numero minimo di soci va conservato anche durante la vita dell’associazione e, in caso di calo, c’è un anno di tempo per riportarlo a livello. Per le altre forme associative occorre tenere presente che il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno 2 persone (3 è meglio) per cui occorre che il numero dei soci sia congruamente superiore a tale numero, per rispettare la diversità di ruoli e funzioni tra assemblea (organo di indirizzo) e consiglio direttivo (organo di amministrazione).

Fino all’entrata in vigore del titolo X CTS, nello statuto delle APS vanno inserite anche le clausole antielusive previste dall’art. 148, comma 8, TUIR, per godere del regime fiscale della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici versati dai soci.

Per chiedere la personalità giuridica ex art. 22 CTS occorre avere un patrimonio netto pari o superiore ad € 15.000=, come risultante dal bilancio e attestato da un revisore legale. Si tratta del “netto”, cioè della differenza tra tutte le attività e tutte le passività riferite ad una data non oltre 120 gg. dall’inoltro della pratica; in assenza di bilanci veri e propri è onere della singola associazione ricostruire tali dati sulla base dei propri documenti contabili.

Per tale pratica occorre che lo statuto sia redatto con atto notarile per cui vi sono due alternative per le associazioni già esistenti:

  1. tenere l’assemblea straordinaria per l’adeguamento dello statuto presso un notaio;
  2. chiedere al notaio la mera ricognizione dello statuto già redatto per scrittura privata registrata.

Il notaio provvederà a inoltrare la pratica al RUNTS.

Il CTS non vieta la presenza di diverse categorie di soci, fermo restando che tutti i soci devono avere gli stessi diritti associativi: partecipazione alle assemblee, elettorato attivo e passivo. Dato ciò la presenza di categorie può sussistere per motivi organizzativi specifici della singola associazione in relazione alle attività svolte.

In linea generale possono partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti nel Libro Soci.

I singoli statuti possono prevedere un periodo minimo di iscrizione per la partecipazione alla prima assemblea, non superiore a 3 mesi. Sempre gli statuti possono prevedere la sospensione di tale diritto di partecipazione per i soci morosi, cioè che non hanno pagato una o più quote associative annuali, se previste.

L’assemblea dei soci può revocare uno o più consiglieri, se da essa eletti; occorre tenere conto che, in assenza di una giusta causa, il singolo consigliere revocato potrebbe rivalersi verso l’associazione per il danno di immagine. Si consideri, in alternativa, che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza dell’intero consiglio direttivo.

Se l’associazione elegge in via facoltativa l’organo di controllo deve tenere conto che la persona designata deve comunque possedere i requisiti professionali di legge. L’assenza di tali requisiti è causa di ineleggibilità e, se eletto, di decadenza.

Alle ODV è vietato remunerare i propri soci, anche per la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Per le APS e gli altri tipi di ETS l’assemblea può prevedere un compenso per il Presidente e parte/tutti i membri del Consiglio Direttivo, nel limite della ragionevolezza e dell’effettivo impegno richiesto per la copertura della carica.

I compensi agli amministratori sono soggetti ai contributi INPS gestione separata e alle trattenute IRPEF; per gli adempimenti è bene rivolgersi ad un servizio paghe.

Si ricorda che tali compensi formano base imponibile IRAP per l’ETS (metodo retributivo) per cui i relativi dati vanno comunicati a chi segue gli adempimenti fiscali.

ASD/SSDRL

Il D. Lgs. 36/2021, in vigore dall’1/7/23, prevede che per le ASD le risorse umane retribuite siano classificate nel seguente modo:

a-lavoro sportivo: subordinato, co.co.co., P. IVA

b-lavoro non sportivo:

b.1-co.co.co. amministrativo gestionale

b.2-tutti gli altri rapporti.

Il lavoro sportivo sub a) riguarda le persone “in campo” e “a bordo campo”, cioè gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi e altre figure previste dagli ordinamenti federali.

Le co.co.co. amministrativo gestionali non sono “sportive” in senso giuridico, ma ad esse sono estese le norme e agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo vero e proprio: si tratta della segretaria che raccoglie iscrizione, quote e tiene la prima nota.

Tutte le altre figure “non sportive” devono essere inquadrate con i contratti di lavoro di diritto comune: manutentori, giardinieri, autisti, addetti alle pubbliche relazioni, baristi, ecc..

Per il lavoro sportivo e per le co.co.co. amministrativo gestionale vi sono agevolazioni ai fini INPS e IRPEF:

-fino ad € 5.000= non si pagano i contributi INPS

-fino ad € 15.000= non si paga IRPEF.

Le ASD con rapporti di lavoro sportivo, escluse quelle con P. IVA, dovranno assolvere gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: DVR, medico d’azienda, corsi primo soccorso e antincendio. Per l’INAIL si attendono chiarimenti ufficiali.

I soggetti che operano nell’ASD a titolo gratuito sono “volontari”; per evitare contestazioni da parte degli organi di controllo (Ispettorato del Lavoro e INPS) i volontari devono essere identificati tramite un apposito elenco o registro.

Ai volontari si può riconoscere solo il rimborso delle spese vive per trasferte effettuate per conto dell’ASD fuori dal territorio comunale in cui risiedono; i rimborsi ritenuti “finti” dagli organi di controllo possono comportare la riqualificazione del rapporto come di lavoro subordinato, con recupero di retribuzioni, oneri accessori, sanzioni e interessi.

Tali criteri sono validi anche per i volontari attivi presso SSDRL.

L’istruttore sportivo che collabora con più ASD dovrà aprire la P. IVA in quanto la presenza di due o più co.co.co. integra gli estremi della “professionalità” ai fini fiscali.

Non esiste una P. IVA “sportiva”, esistono i codici ATECO da usare per tali attività sportive.

Si tenga conto che l’istruttore può svolgere prestazioni “sportive” ex D. Lgs. 36/2021 e prestazioni dello stesso genere che non sono “sportive”, con adempimenti IRPEF e INPS differenti.

Ad esempio un maestro di tennis può avere questi casi:

-fattura al circolo tennis affiliato FIT: lavoro sportivo

-fattura al singolo tesserato FIT: lavoro sportivo

-fattura al villaggio vacanze: lavoro NON sportivo

-fattura a persona non tesserata FIT: lavoro NON sportivo.

Solo per i compensi “sportivi” valgono le agevolazioni IRPEF (esenzione dei compensi fino a  € 15.000=) e INPS (esenzione del reddito fino a € 5.000=); questo comporta particolari attenzioni nella redazione della dichiarazione dei redditi di tale istruttore.

Le ASD e le SSDRL possono continuare ad utilizzare il regime forfetario L. 398/1991. Per le ASD che hanno anche la qualifica di APS tale regime non sarà più applicabile dall’entrata in vigore del titolo X del CTS, probabilmente dall’1/1/24.

ALTRI ENTI NON PROFIT

Il Sindacato dei piccoli proprietari immobiliari non può iscriversi al RUNTS in quanto ha natura “sindacale”.

Le Parrocchie possono godere della riduzione a metà dell’aliquota IRES, quindi il 12%.

Vi sono varie pronunce giurisprudenziali che ritengono che i redditi di natura “commerciale” debbano essere assoggettati, comunque, all’aliquota del 24%; si tratta di una interpretazione più “politica” che “tecnica”, in quanto l’agevolazione ha carattere soggettivo e non oggettivo, ma di cui occorre, purtroppo, tenere conto.

Prenota la tua consulenza!