Assistenza Contabile Fiscale
Il nostro studio, tramite la propria società di servizi contabili, è in grado di gestire ogni adempimento contabile e fiscale delle varie tipologie di enti non profit, in collaborazione con i referenti interni.
- Tenuta contabilità, anche con attivazione di centri di costo/ricavo
- Redazione del bilancio
- Deposito del bilancio al RUNTS
- Inserimento dati e informazioni al RUNTS
- Adempimenti fiscali specifici di ogni ente non profit
- Redazione delle dichiarazioni fiscali (IVA, IRES, IRAP)
- Rapporti con Agenzia delle Entrate e SIAE per verifiche e accertamenti
- Caricamento dati delle erogazioni liberali ricevute sul portale dell'Agenzia delle Entrate
- Gestione della rendicontazione del 5 per mille
- Gestione della rendicontazione delle raccolte fondi pubbliche occasionali
FAQ
ENTI TERZO SETTORE
BILANCI DEGLI ETS
1.1-Schemi ministeriali
Lo schema del rendiconto per cassa può essere usato dagli ETS che nell’esercizio precedente hanno avuto entrate non superiori a € 220.000=; si considerano solo le entrate correnti e non quelle in conto capitale (cessione di beni e assunzione di prestiti).
Lo schema del bilancio ordinario va usato obbligatoriamente dagli ETS che nell’esercizio precedente hanno avuto entrate/proventi pari o superiori a € 220.000= oppure in via facoltativa da parte degli ETS minori.
Il rendiconto per cassa o il bilancio ordinario vanno depositati al RUNTS entro il 30/6 dell’anno successivo, a prescindere dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
1.2-Criteri contabili
Ai fini civilistici il rendiconto per cassa segue il criterio di “cassa”, mentre il bilancio ordinario segue il criterio di “competenza economica”.
1.3-Libri contabili obbligatori
Il CTS non prevede un espresso obbligo di tenuta dei libri contabili ai fini civilistici; solo l’art. 87, non ancora entrato in vigore in quanto parte del titolo X CTS, prevede la tenuta del libro giornale e del libro inventari per gli ETS che redigono il bilancio ordinario. In ogni caso, anche in questa fase transitoria, è opportuno che gli ETS che redigono il bilancio ordinario conservino il libro giornale e il libro inventari; gli ETS minori è bene che conservino la prima nota cassa; in entrambi i casi occorre conservare i documenti contabili di base (fatture, e/c, altri documenti).
Gli ETS in possesso di P. IVA devono in ogni caso tenere le scritture contabili previste ai fini fiscali dal DPR 600/1973 o dalla L. 398/1991 che devono/possono essere redatti con criteri diversi da quelli civili.
1.4-Il rendiconto del 5 per mille
Tutti gli ETS che ricevono il contributo 5×1000 sono tenuti a redigere il rendiconto separato, usando lo schema previsto dal Ministero del Lavoro. Solo gli ETS che hanno percepito un importo pari o superiore a € 20.000= devono compilare il rendiconto separato sul sito del Ministero e depositarlo presso lo stesso in via telematica.
Per la redazione del rendiconto si fa riferimento alla data di percezione del contributo e ai pagamenti effettuati entro i 12 mesi successivi ad essa, salva la possibilità di effettuare un accantonamento da spendere nel corso dei successivi 12 mesi (24 mesi totali.
LE ATTIVITA’ DEGLI ETS
2.1-Criteri civilistici e criteri fiscali
Ai fini civilistici gli ETS devono dividere le loro attività in 5 aree gestionali: di interesse generale, diverse, raccolta fondi, attività finanziaria e patrimoniale, supporto generale. All’interno di ogni area le entrate/ricavi e le uscite/costi vanno indicate per natura, secondo le voci previste dagli schemi.
Taluni costi possono essere comuni a due o più aree gestionali per cui si possono avere più atteggiamenti:
-ripartire in base a indici ragionevoli,
-imputare all’area di maggiore pertinenza,
-imputare all’area di supporto generale.
Ai fini fiscali le attività vanno divise, come sempre, tra “commerciali” e “non commerciali” in funzione delle loro modalità gestionali: organizzazione, durata, corrispettivo. La distinzione fiscale non necessariamente coincide con le regole civilistiche, in particolare per le prime due aree gestionali, per cui si hanno queste situazioni:
REGIME CIVILE | REGIME FISCALE |
Attività di interesse generale | Commerciali Non commerciali |
Attività diverse | Commerciali Non commerciali |
Raccolta fondi | Non commerciali |
Finanziarie e patrimoniali | Non commerciali |
Supporto generale | Non commerciali |
2.2-Quando le attività di interesse generale sono fiscalmente “commerciali”
Fino al 31/12/24 le a.i.g. sono fiscalmente “commerciali” sulla base dei criteri tradizionali previsti dal TUIR: organizzazione, durata, corrispettivo, a prescindere dalla presenza o meno di avanzi di gestione.
Dall’1/1/25, con l’entrata in vigore del titolo X, le a.i.g. saranno fiscalmente “non commerciali” solo se saranno in perdita o in pareggio; potranno mantenere tale qualificazione anche se produrranno un avanzo entro il limite del 6% sui costi di produzione per non oltre 3 esercizi consecutivi. Il controllo di tale situazione (perdita, pareggio, avanzo entro 6%) va fatta per le attività ricadenti in ognuna delle lettere di cui all’art. 5 CTS, senza possibilità di effettuare compensazioni tra attività ricadenti in settori diversi.
2.3-Il bar del circolo gestito da una APS
La gestione diretta da parte di una APS di un bar con autorizzazione amministrativa “da circolo” è un’attività diversa, ai fini civili, ed un’attività “non commerciale” ai fini fiscali, se l’APS è affiliata ad un Ente di Promozione Sociale Nazionale (come di solito avviene).
La gestione può avvenire con volontari o con personale retribuito secondo le regole di diritto comune. Il bar del circolo è aperto per i soli soci diretti e per i soci facenti capo all’EPS a cui è affiliata l’APS (es. Anspi, Arci, Ancescao, ecc.) (c.d. soci indiretti).
2.4-Il bar del circolo dato in gestione a terzi
Il gestore del bar è un imprenditore commerciale e deve adempiere a tutti gli obblighi fiscali di diritto comune. L’APS dovrà fatturare al gestore il canone di affitto, se pattuito; tale provento va classificato tra le attività diverse (civile) e “commerciali” (fiscale). Il bar resta aperto sempre e solo per i soci diretti e indiretti (v. sopra).
2.5-Il mercato solidale dell’ODV
Il mercato solidale riceve i beni a titolo gratuito e li cede a prezzi simbolici: si tratta di un’attività diversa (civile) e “commerciale” (fiscale). Fino al 31/12/24 per le sole ODV restano valide le norme delle attività marginali (DM 25/5/1995) per cui tale attività è “non commerciale” ai fini fiscali.
2.6-Immobili di proprietà
L’immobile di proprietà di un ETS è tassato ai fini IRES con le regole ordinarie (rendita catastale o canone di locazione, se presente) ed è inoltre soggetto ad IMU.
Per le sole APS e ODV l’immobile di proprietà utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale è esente da IRES e da IMU.
Per gli altri tipi di ETS l’esenzione IMU segue le regole ordinarie per cui va verificata caso per caso.
2.7-I calcoli dei rapporti di secondarietà ai fini civili
Il DM 107/2021 prevede che le entrate/proventi delle attività diverse non debbano superare uno dei due seguenti limiti tra loro alternativi:
*) <30% entrate/proventi totali
**) < 66% uscite/costi totali.
Gli ETS che usano il rendiconto per cassa devono fare riferimento a questi dati:
-totale entrate area gestionale B) Entrate da attività diverse;
-totale entrate della gestione (solo parte corrente);
-totale uscite della gestione (solo parte corrente).
Gli ETS che usano il bilancio ordinario devono fare riferimento a questi dati del rendiconto gestionale:
-totale ricavi area gestionale B) ricavi, rendite e proventi da attività diverse;
-totale proventi e ricavi;
-totale oneri e costi.
L’eventuale “sforamento” di un esercizio deve necessariamente essere recuperato entro l’esercizio successivo, in caso contrario il RUNTS avvierà la procedura di cancellazione con la conseguente perdita della qualifica di ETS e la necessità di devolvere a terzi il patrimonio.
I conteggi vanno fatti a percentuale e non in valore assoluto.
In caso di necessità si possono aggiungere i costi figurativi dei volontari.
2.8-Esempio di calcolo di secondarietà
Dati anno 2022 per ETS con rendiconto per cassa:
| IPOTESI 1 | IPOTESI 2 |
-entrate sezione B) | € 10.000= | € 20.000 |
-entrate della gestione | € 25.000= | € 25.000 |
-uscite totali | € 22.000= | € 22.000 |
Ipotesi 1:
-€ 10.000/€ 25.000 = 40% limite sforato
-€ 10.000/€ 22.000 = 45% limite ok
Ipotesi 2:
-€ 20.000/€ 25.000 = 80% limite sforato
-€ 20.000/€ 22.000 = 91% limite sforato
Per l’ipotesi 2 occorre vedere i dati del 2023 e sommarli a quelli del 2022 per verificare il rientro nei limiti. Il primo parametro (sulle entrate totali) non è più recuperabile; il secondo parametro (sulle uscite totali) è recuperabile solo se il dato 2023 sarà < 41%.
In alternativa, sia per il 2022 che per il 2023, si può aggiungere alle uscite totali il valore delle ore prestate dai volontari, valorizzate alla retribuzione oraria lorda da CCNL; con questa aggiunta si riesce, in genere, a rientrare nel limite del 66%.
Questa situazione è abbastanza diffusa tra le APS che gestiscono direttamente il bar del circolo.
2.9-APS e regime L. 398/1991
Per la gestione delle attività fiscalmente “commerciali” le APS possono utilizzare il regime forfetario L. 398/1991 fino al 31/12/2024; dall’1/1/2025 dovrebbe andare in vigore il regime forfetario previsto dall’art. 86 CTS, salvo ulteriori proroghe.
2.10-Quante raccolte fondi pubbliche si possono fare ?
Per gli ETS le raccolte fondi pubbliche occasionali con cessione di beni di modico valore o di servizi sono escluse da tassazione IRES/IRAP e IVA.
Si tratta di raccolte fondi con cessione di fiori, frutta, gadget e con somministrazione di alimenti e bevande (stand gastronomico).
Ad oggi non sono ancora chiari i concetti di “occasionalità” e di “modico valore”. Per il primo aspetto si fa spesso riferimento alla regola prevista per le ASD in regime L. 398/1991 (2 eventi per anno), ma non pare che sia vincolante; per il secondo aspetto si fa riferimento al valore di € 50= previsto ai fini IVA.
Per tali raccolte fondi non esistono limiti di importo agli incassi (presenti invece per le ASD in regime L. 398/1991); in ogni caso l’ETS deve redigere un rendiconto separato che fa parte integrante del rendiconto per cassa o del bilancio ordinario da depositare al RUNTS.
Si ricorda che eventuali prestazioni pubblicitarie o di servizi rese ad aziende in occasione della manifestazione di raccolta fondi (es. stampa di un depliant con inserzioni pubblicitarie), sono a tutti gli effetti attività diverse (civile) e “commerciali” (fiscale) e non vanno inserite nel sopra indicato rendiconto separato.
ASD/SSDRL
BILANCI DELLE ASD
1.1-Libertà di forme per le ASD
Le ASD sono tenute a redigere il bilancio annuale, ma non sono previsti schemi obbligatori; non è previsto il suo deposito presso il Registro Attività Sportive.
La presenza del bilancio è elemento fondamentale per il godimento delle agevolazioni fiscali e per il controllo del divieto di scopo di lucro, diretto e indiretto.
1.2-I bilanci delle SSDRL
Trattandosi di SRL, anche se di ambito sportivo dilettantistico, devono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal C.C. e depositarlo al Registro Imprese.
LE ATTIVITA’ DELLE ASD E DELLE SSDRL
2.1-Le nuove regole sulle attività
Dall’1/7/23 le attività svolte dalle ASD/SSDRL dilettantistiche dovranno essere divise tra attività sportive vere e proprie e attività secondarie; queste ultime, a loro volta, verranno divise tra attività “senza limiti” e attività “con limiti”.
I limiti per talune attività secondarie verranno indicati da un prossimo DM e, probabilmente, saranno uguali a quelli già previsti per gli ETS in generale; il superamento di tali limiti per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione dal Registro Attività Sportiva.
ALTRI ENTI NON PROFIT
PARROCCHIA E GESTIONE ASILO
La gestione dell’asilo è un’attività fiscalmente “commerciale”, a prescindere dal risultato gestionale, spesso negativo.
L’immobile di proprietà della Parrocchia in cui viene gestito l’asilo può essere considerato bene “aziendale” oppure no, secondo calcoli di convenienza economica; nel primo caso occorre fare attenzione alla fase di (futura) cessazione della gestione diretta dell’asilo e al problema dell’autoconsumo dei beni strumentali.
Il ramo asilo può essere gestito in contabilità semplificata oppure in contabilità ordinaria, sia per opzione che per superamento dei limiti di legge.
La perdita di esercizio dell’asilo non compensa eventuali altri redditi di cui la parrocchia sia titolare (tipicamente i proventi di fabbricati locati a terzi).
PARROCCHIA E IMU DEL CINEMA TEATRO
Per il cinema teatro è possibile pagare l’IMU solo pro quota contando i giorni di spettacolo (come da biglietteria SIAE); per tale motivo occorre gestire in modo adeguato la dichiarazione IMU annuale.