E’ questo il caso, molto diffuso tra gli enti non profit, dei compensi:
--di lavoro autonomo occasionale;
--per prestazioni in “regime sportivo”.
Il nuovo modello CU dovrà essere consegnato al percipiente (anche in formato cartaceo) e inviato all’Agenzia delle Entrate, in questo caso esclusivamente in via telematica, entro il 7/3 di ogni anno (nel 2015 il termine è al 9/3 in quanto cadrebbe di sabato). Si ricorda che l’invio telematico del CU all’Agenzia delle Entrate può essere effettuato tramite un intermediario (commercialista, caf, associazione di categoria) oppure direttamente dall’o.d.v. abilitandosi presso il sito internet dell’Agenzia stessa.
Questo nuovo adempimento si collega alla volontà dell’Agenzia delle Entrate di fare pervenire ai cittadini il mod. 730 precompilato, per cui occorrono anche i dati dei “redditi diversi”.
Resta al momento ferma la procedura tradizionale per il rilascio delle certificazioni delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori autonomi dotati di P. IVA (avvocati, commercialisti, ecc.), in quanto si tratta di redditi che non possono essere inseriti nel mod. 730, per cui l’Agenzia delle Entrate non ha ravvisato l’esigenza di inserirli nella nuova CU.
Quanto sopra indicato andrà ovviamente confrontato con il testo definitivo dei decreti delegati.